Con il termine “fresato d’asfalto” si intende generalmente “il conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo” (citazione tratta dalla norma tecnica UNI EN 13108-8, fonte tuttoambiente.it). Il fresato d’asfalto è generalmente classificato come rifiuto speciale e, per poter procedere al suo riutilizzo, è necessario procedere a diversi controlli per accertare la presenza di eventuali impurità del fresato come materie plastiche, legno, metallo o altri materiali non pertinenti.
Le nuove regole stabiliscono che l’utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana: con queste regole sarà possibile avere una gestione più chiara da parte delle imprese del materiale prodotto in grandi quantità derivante, ad esempio, dal rifacimento dei manti stradali.
Il riferimento integrale è disponibile sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.