E’ in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto Decreto Aiuti, che proroga la scadenza del Superbonus 110% prevista per gli edifici unifamiliari e modifica (di nuovo) il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
La proroga
L’art. 14 (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), comma 1 del nuovo provvedimento d’urgenza modifica il secondo periodo del comma 8-bis, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), relativamente all’orizzonte temporale previsto per i soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio stesso, ovvero per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari (con un massimo di due).
Con questa modifica viene posticipata la data che serve per realizzare il 30% dell’intervento che serve per avere la scadenza al 31 dicembre 2022. Nel dettaglio, viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Cessione del credito
Altra importante modifica riguarda il meccanismo delle opzioni alternative. Con il nuovo correttivo è stato previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Sia nel caso di acquisto che arriva dallo sconto in fattura che in caso di cessione diretta del contribuente.
Cosa si intende per clienti professionali privati?
Come previsto dal Regolamento della Consob (allegato) si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:
- i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altri investitori istituzionali;
- agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR;
- fatturato netto: 40 000 000 EUR;
- fondi propri: 2 000 000 EUR;
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.